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Sentenze TAR Brescia

Si rendono note due sentenze del Tar Brescia pronunciate in data 23.06.2014, a seguito di ricorso avverso il rifiuto di classificazione e conseguente disconoscimento della qualità di arma comune alle seguenti armi:

  • Pistola semiautomatica Olympic Arms, calibro . 223 Remington e calibro 5,45x 39;
  • Pistola F.N. Radom, calibro .223 Remington e modello Mini Archer

Nelle quali si riconosce la legittimità dei provvedimenti di rigetto adottati dal Banco Nazionale di Prova.

Di seguito i due punti salienti delle sentenze, reperibili in formato integrale sul sito del Tribunale Amministrativo Regionale- Sez Brescia.

  • Il Tar Brescia riconosce che “… l’ente preposto a rilasciare tale riconoscimento è … il Banco Nazionale di Provadi Gardone Val Trompia…che in base al D.L. n.95/2012 convertito in L. n. 135/2012 è titolare esclusivo della funzione di verifica e classificazione delle armi da fuoco in Italia…”… “ se in particolare esso accerta che si tratta di arma da guerra o tipo guerra, ne discende per legge che l’uso ed il porto da parte dei privati ne è proibito, ai sensi della l. 110/75 e per quanto qui interessa ne è preclusa la commercializzazione.
  • In relazione alle armi oggetto di causa, in entrambe le pronunce, il Tar Brescia cosi si esprime: “il provvedimento impugnato nega alle armi per cui è causa la qualità di arma comune da sparo perché la considera “arma tipo guerra, categoria normativamente prevista dall’art. 1 comma 2 dell. L. 110/1975, e ciò perché ricorre uno dei requisiti previsti dalla norma stessa ovvero la possibilità di “ utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra”. Inoltre, le armi in questione vanno pacificamente qualificate “arma corta”, non già arma lunga ovvero fucile o carabina. “omissis…” . Ciò posto, il legislatore considera tute le armi che possono utilizzare le munizioni da guerra come “tipo guerra”, con una sola eccezione, quella prevista dall’art. 2 comma 2 della stessa L.110/75, per cui possono qualificarsi” arma comune da sparo” soltanto “i fucili, le carabine che pur potendosi prestare all’utilizzazione del munizionamento da guerra presentino specifiche caratteristiche di seguito elencate. … Detto altrimenti ogni pistola come per quelle cui è causa, che possa utilizzare munizioni da guerra è arma tipo guerra vietata, senza possibilità di deroghe”.