Ultime Classificazioni Pubblicate
24_00373 - Arma corta
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ARMA CORTAB224_00372 - Arma lunga
HTI S.R.L.
ARMA LUNGAC124_00366 - Arma lunga
SIG SAUER
ARMA LUNGAC1
Domande frequenti (F.A.Q.)
Abbiamo raccolto le opinioni dei nostri operatori e clienti per riportare le risposte di alcune domande che vengono frequentemente realizzate. Se non trova la risposta che sta cercando, rimaniamo a sua disposizione tramite il nostro servizio di assistenza al cliente e/o modulo di contatto.
Nelle armi dotate di calcio ribaltabile/telescopico la lunghezza dell'arma è quella minima da intedersi con calcio chiuso.
Sorprendentemente, suscita qualche perplessità, a non pochi operatori del settore armiero, la definizione di arma corta ai sensi della Direttiva CEE 477/91 e successivi aggiornamenti.
La definizione di arma corta data nell’allegato IV della Direttiva è la seguente:
IV – Ai sensi del presente allegato, si intende per:
- “Arma da fuoco corta” un’arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza inferiore ai 30 cm oppure la cui lunghezza totale non supera i 60 cm;
- “Arma da fuoco lunga” qualsiasi arma da fuoco diversa dalle armi da fuoco corte.
- Richiedere il Nulla Osta o Accordo Preventivo, alla Questura di competenza (per i privati se il numero delle armi da importare è superiore a tre è necessario anche il permesso della Prefettura) a seconda che l'arma provenga da Paese Extra Cee o Cee;
- Per i Paesi Extra Cee è obbligatorio, una volta ottenuti i documenti, passare alla dogana che rilascerà un'apposita bolletta di cauzione (Mod.A20);
- Qualora venga richiesto l'arma dovrà essere portata presso il Banco Nazionale di Prova sito in Gardone Val Trompia - Via Mameli, 23 previo appuntamento telefonico allo +39 030 8919840/814.
Assolutamente no, l'articolo 11 della Legge 110/75 recita ancora, e non ci risulta che sia stato modificato, "Le armi comuni da sparo prodotte all'estero recanti i punzoni di prova di uno dei banchi riconosciuti per Legge in Italia non sono assoggettate alla presentazione al Banco di Prova di Gardone Val Trompia quando rechino i contrassegni di cui al primo comma".
Qualora sia presente un codice di classificazione ad uso sportivo dell'arma le cui caratteritiche CORRISPONDONO PIENAMENTE (marca, modello, calibro, lunghezza totale, lunghezza canna, numero colpi, ....) a quelle dell'arma detenuta, potrà essere avanzata presso l'Ufficio di P.S. competente la richiesta di transito nel novero delle armi comuni da sparo ad uso sportivo.
ARMI COMUNI DA SPARO CONSENTITE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA
Solo armi lunghe, non appartenenti alla categoria A e della sottocategoria B9 della direttiva europea UE 853/17 (quindi non sono consentite armi delle sottocategorie A6[1], A7, A8, B1, B2, B3, B5, B9[2], C4 della direttiva UE 853/17), il cui calibro rispetti le seguenti condizioni:
- se arma con canna ad anima liscia il calibro deve essere maggiore o uguale al corrispondente del 12 gauge (quindi non è consentito il calibro 10, l’8, etc);
- se arma con canna ad anima rigata il calibro deve essere maggiore 5,6 mm (in questo caso la lunghezza del bossolo a vuoto può essere anche inferiore a 40 mm), ovvero se il calibro è uguale a 5,6 mm (corrispondente alle denominazioni in pollici .22, .222, .223, .224 etc) la lunghezza del bossolo a vuoto deve essere maggiore o uguale a 40 mm;
- se l’arma impiega cartucce a percussione anulare il calibro deve essere maggiore di 6 mm (flobert).
[1] Armi demilitarizzate
[2] Armi somiglianti alle armi automatiche