1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Con legge n. 135/2012 è stato attribuito al Banco Nazionale di Prova, a seguito della soppressione del catalogo nazionale delle armi, il compito di verificare, per ogni arma prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo e la corrispondenza della stessa alle categorie di cui alla Dir. CEE/477/91, come modificate dalla Direttiva (UE) 201/853 del 17 maggio 2017. Di tale valutazione deve essere predisposto database pubblico, liberamente consultabile. Convenzionalmente è stata definita la predetta procedura di valutazione con la denominazione di “classificazione delle armi”, assegnando ad ogni pratica un codice univico, valevole per qualsiasi interessato definito “codice identificativo”.

Il database è consultabile accedendo al seguente link del sito istituzionale:
https://www.bancoprova.it/it/classificazione-armi_classificate/

La legge 121/2013 con l'articolo 3, modificando la legge 25 marzo 1986, n. 85, prevede che "Alle armi per uso sportivo viene riconosciuta, nel rispetto delle norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, tale qualifica ,a richiesta del fabbricante o dell'importatore, dal Banco nazionale di prova, sentite le federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI.
Delle armi per uso sportivo sottoposte a verifica da parte del Banco nazionale di prova è redatto un apposito elenco, anch’esso liberamente consultabile mediante accesso al nostro sito istituzionale, link armi classificate. Il codice identificativo assegnato all’arma sportiva sarà cosi composto 18_ 0001s1 dove la lettera “s” indica la natura sportiva dell’arma.

Classificazione

2. PROCEDURA DI CLASSIFICAZIONE

Nei casi dubbi il Banco Nazionale di Prova si riserva la facoltà di richiedere la presentazione di ulteriore documentazione e/o del prototipo dell'arma.

Qualora un'arma sia dotata di una o piu' canne intercambiabili, dovrà essere compilata una scheda per ogni calibro.

Nel caso di presentazione di armi da guerra o tipo guerra da parte di soggetti autorizzati, il Banco di Prova eseguirà le prove tecniche previste dalla CIP o dall’Amministrazione richiedente la prova, apporrà i relativi punzoni e rilascerà certificato nel quale sarà presente la nota che l’arma non è qualificabile come comune.

Il Banco Nazionale di Prova valuta la natura comune dell’arma, non ha alcuna competenza a dichiararne l’uso venatorio o meno, per tale informazione è necessario rivolgersi alla competente autorità.

Il Banco Nazionale di Prova non ha alcuna competenza per quanto riguarda l’inserimento delle armi in licenza, per tali questioni è necessario rivolgeri alla competente autorità di P.S.Il Banco Nazionale di Prova non ha pertanto alcuna competenza in ordine a questioni relative alla detenzione, porto e trasporto delle armi.

3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 si rendo noto che il responsabile del Procedimento della classificazione armi è il Presidente del Banco Nazionale di Prova Dott. Emanuele Paniz.

Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di inserimento delle pratica, nel caso di inserimento in giorno festivo decorre dal primo giorno non festivo.

Avverso le decisioni del Banco Nazionale di Prova è possibile presentare ricorso al TAR sez. di Brescia nei termini di legge.

4. COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione del BNP, nella riunione del 01 marzo 2013, ha deliberato l'introduzione della tariffa per la classificazione delle armi nella misura di Euro 30,50 comprensivi di IVA per ciascuna classificazione richiesta.

Il provvedimento è stato approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 19 aprile 2013.

Pagamento a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate:

BPER BANCA
AG. DI GARDONE VAL TROMPIA

IBAN: IT60 K053 8754 5400 0004 2744 400


5. UFFICIO CLASSIFICAZIONE

Per chiarimenti, assistenza alla procedura di classificazione contattare l’Ufficio Classificazione al seguente numero :

  • Viviana Facchini, +39 030 8919851


Dal lunedi al venerdi nelle seguenti fasce orarie 8:00-13:00 / 14:00-17:00.

Richieste di informazioni possono essere altresì inoltrate all’indirizzo:
classificazione@bancoprova.it.

6. PRESCRIZIONI TECNICHE

DEFINIZIONE ARMI: ai sensi della Dir. CEE 477/91

  • SONO CONSIDERATE ARMI CORTE le armi da fuoco la cui canna ha una lunghezza inferiore ai 30 cm oppure la cui lunghezza totale non supera i 60cm;
  • SONO CONSIDERATE ARMI LUNGHE qualsiasi arma da fuoco diversa dalle armi da fuoco corte.


Le dimensioni dell’arma dovranno essere rilevate tenendo conto delle seguenti linee guida:

  • In caso di presenza di calcio ribaltabile, telescopico o del quale in qualsiasi modo possa essere variata la sua estensione, la lunghezza totale dell’arma è da intendersi con il calcio nella posizione di minore ingombro ed escludendo eventuali accessori quali spegnifiamma, freni di bocca, compensatori;
  • Lunghezza canna andrà misurata priva di accessori quali spegnifiamma, freni di bocca, compensatori.

Le misurazioni presentate nelle istanze di riconoscimento dovranno essere esguite come prescritto nella Circolare del M.I. nr.557/PAS.50.0385/Q/11 del 20 giugno 2011 e verrano considerate con un incertezza pari a ± 2 mm, ad eccezione dei revolver per i quali verrà tenuta in considerazione un'incertezza pari a ± 4 mm.

In conformità alla Direttiva UE 853/17 e alla nota Ares(2019)1719494-15/03/2019 della Commissione Europea verranno classificate nella categoria A8 quelle armi semiautomatiche dotate delle seguenti caratteristiche:

  • Canna con lunghezza superiore a 30 cm;
  • Lunghezza totale massima a calcio disteso/montato superiore a 60 cm;
  • Lunghezza totale a calcio ripiegato/richiuso/smontato senza l’ausilio di attrezzi inferiore a 60 cm senza perdita di funzionalità dell’arma.


Per quanto riguarda la classificazione delle armi appartenenti alle altre categorie della direttiva UE 853/17 la lunghezza totale dell’arma verrà rilevata a calcio ripiegato/richiuso/smontato senza l’ausilio di attrezzi.

Questo Ente ha individuato il seguente criterio per l’individuazione delle armi della sottocategoria B9 della direttiva UE853/17 (armi per uso civile semiautomatiche somiglianti alle armi da fuoco automatiche diverse da quelle di cui alla categoria A punti 6, 7 e 8).

CARATTERISTICHE ARMI SEMIAUTOMATICHE PER RIENTRARENELLA CATEGORIA EUROPEA B9

Le armi semiautomatiche che presentano almeno due delle seguenti caratteristiche (1), (2):

  1. Calcio ribaltabile, telescopico o rimovibile senza attrezzi in maniera che possa variare la lunghezza totale dell’arma;
  2. Impugnatura a pistola (1);
  3. Attacco per baionetta;
  4. Armi con lunghezza inferiore a 830 mm (2);
  5. Armi con lunghezza canna inferiore a 450 mm (2);
  1. Non si considera impugnatura a pistola quella ricavata dal calcio e che presenta un foro per l'alloggiamento del dito pollice "thumbhole".
    La lunghezza totale dell’arma è da intendersi a calcio chiuso, inoltre la lunghezza totale e della canna viene misurata escludendo lo spegnifiamma, freni di bocca, compensatori od accessori.
  2. Le condizioni d) ed e) non vengono conteggiate per le armi corte.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 104/2018 che, tra le altre, modifica l’art. 2 della Legge n. 110/1975 è previsto che, con decorrenza 14.09.2018 il numero dei colpi indicato nella scheda deve leggersi in conformità a quanto stabilito dall’art. 5 comma 1 lettera b) del D.Lgs 104/2018. Pertanto non è consentita la fabbricazione, l’introduzione nel territorio dello Stato e le vendita di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle ad uso sportivo, per le armi antiche, e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a a 10 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 20 colpi per le armi corte.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1 della Legge 110/75 comma 2 in combinato disposto con l’art. 2 comma 2 della stessa, non verranno certificate come armi comuni le armi corte in grado di utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra. I seguenti calibri sono idonei all’utilizzo di munizioni da guerra: 5,56x45 - 7,62x39 - 7,62x51 – 7,62x54R – 12,7x99 – 5,45x39 – 12,70x108mm e loro eventuali sinonimi”.

Non sono oggetto di classificazione in quanto la Direttiva Europea 853/2017 norma le armi da fuoco e pertanto non esiste la corrispondente categoria. Può essere chiesto il riconoscimento ad uso sportivo, rilevante ai fini della normativa italiana. In questo caso va inserita richiesta con l'apposito modulo, arma sportiva, selezionando tipologia arma ad aria o gas compresso.

Tipologia di arma per la quale non viene richiesta la classificazione in quanto per loro caratteristica possono esclusivamente ricadere nell'ambito delle armi comuni. Per la tipoliogia revolver può essere richiesto il riconoscimento ad uso sportivo, rilevante ai soli fini della normativa italiana. In questo caso va inserita richiesta con l'apposito modulo, arma sportiva, selezionando la tipologia revolver avancarica.

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