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Procedura di richiesta N.I.

Il decreto del Ministero dell'Interno del 17 febbraio 2020, n. 20 ha disciplinato la veifica dei prototipi degli strumenti marcatori, attribuento tale compito al Banco Nazionale di Prova. In particolare le disposizioni tecniche sono contenute nell'art.3 del citato decreto sotto riportato.

Art. 3 Modalita' di verifica dei prototipi

1) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2013, i prototipi degli strumenti marcatori da impiegare nell'attivita' amatoriale e nell'attivita' agonistica sono inviati a cura e spese di chiunque intenda immetterli sul mercato al Banco Nazionale di prova, che ne verifica la conformita' alle caratteristiche di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975,n.110 al fine di escludere la natura di armi.

2) 2. Per la verifica di cui al comma 1 deve essere prodotta istanza al Banco Nazionale di prova, corredata di relazione tecnica, di disegni costruttivi e di fotografie relativi al prototipo dello strumento marcatore che si intende immettere sul mercato, con sottoscrizione autentica del richiedente, a norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. E' nella facolta' del Banco Nazionale di prova richiedere ulteriore documentazione, ove necessaria.

3) 3. Il Banco Nazionale di prova, verificata la conformita' di cui al comma 1, nel termine di trenta giorni, rilascia il certificato delle prove balistiche eseguite ed attribuisce un numero identificativo che imprime sul prototipo. Al certificato rilasciato dal Banco Nazionale di prova sono equiparati i certificati delle prove balistiche eseguite dai Banchi di prova dei Paesi aderenti alla Commissione Internazionale Permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP), in regime di reciprocita' in forza della Convenzione Internazionale di Bruxelles del 1° luglio 1969.

4) 4. Chiunque immette sul mercato strumenti marcatori da impiegare nell'attivita' amatoriale e nell'attivita' agonistica, in relazione agli obblighi imposti al produttore e al distributore dalle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, rilascia per ciascun esemplare idonea attestazione dalla quale risulti che l'esemplare medesimo e' conforme al prototipo sottoposto alla verifica di conformita' di cui al comma 1. Su ciascun esemplare immesso sul mercato e' riportato il numero identificativo attribuito al prototipo dal Banco Nazionale di prova.

A tal proposito si rappresenta che questo Ente si riserverà comunque di effettuare autonome prove balistiche con il prototipo presentato al fine di garantire la rispondenza ai parametrici tecnici previsti.

La tariffa applicata per la verifica del prototipo dello strumento marcatore ex art.3 del citato decreto è pari a 347,64 € iva esclusa.

Per Informazioni relative alla procedura da seguire per la verifica del prototipo e per ottenere il numero di identificazione, contattare il numero 030- 8919823.