Ultime Classificazioni Pubblicate
24_00324 - Arma lunga
AGORDINA ARMI DI ANDREA MOTTES
ARMA LUNGAC224_00323 - Arma lunga
AGORDINA ARMI DI ANDREA MOTTES
ARMA LUNGAC124_00332 - Arma lunga
ARMERIA MEAZZA DI MEAZZA PIERLUIGI
ARMA LUNGAC1
Descrizione arma
Data di pubblicazione | 06/09/2024 |
Tipologia | ARMA CORTA |
Categoria | B5 |
Produttore | MKE -MAKINA VE KIMYA ENDUSTRISI |
Arma demilitarizzata | NO |
Alimentazione | CARICATORE AMOVIBILE |
Funzionamento | SEMIAUTOMATICO |
Capacità massima caricatore o serbatoio | 10 |
Numero canne | 1 |
Calibro/i | • Canna 1 Denominazione ufficiale: 9 MM BROWNING COURT Denominazione alternativa: 9 MM BROWNING KURZ (SHORT, CORTO) Tipo canna: RIGATA Percussione: CENTRALE |
Dimensioni | Lunghezza canna < 300 mm oppure lunghezza totale ≤ 600 mm. |
Nazione di produzione | TURCHIA |
Informazioni aggiuntive per le armi semiautomatiche
Arma demilitarizzata: | NO |
Arma lunga semiautomatica con caricatore amovibile (non fisso), ovvero con caricatore della capacità di due colpi per la quale non si garantisce che possa essere trasformata, con attrezzi comuni, in arma che possa contenere più di due colpi: | NO |
Calcio pieghevole o telescopico, ovvero che può essere rimosso senza l’ausilio di attrezzi, in maniera che possa variare la lunghezza totale dell’arma: | NO |
Impugnatura a pistola: | Sì |
Attacco per baionetta o baionetta se fissa presente: | NO |
Avvertenze
A seguito del D.Lgs 121/13 e del D.Lgs 104/18, a far data dal 14/09/2018 non è consentita la fabbricazione, l’introduzione nel territorio dello Stato e le vendita di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle ad uso sportivo, per le armi antiche, e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 20 colpi per le armi corte.
Sono ammesse anche le denominazioni alternative del calibro riconosciute.
L'arma non può avere caratteristiche tali da ricadere nella categoria B9 della Direttiva UE 853/17.
(Vedasi il punto 2 della procedura di classificazione)
Sono ammesse anche le denominazioni alternative del calibro riconosciute.
L'arma non può avere caratteristiche tali da ricadere nella categoria B9 della Direttiva UE 853/17.
(Vedasi il punto 2 della procedura di classificazione)